P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. (Seguono le firme) 89C0441