P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata al Presidente
 del Consiglio  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
                           (Seguono le firme)

 89C0441