P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; Ordina la sospensione del presente processo; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 16 dicembre 1988 Il Presidente: (firma illeggibile) 89C0444