P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 175, primo comma, del c.p., in relazione agli artt. 3 e  27
 della  Costituzione, nella parte in cui determina nella somma di lire
 un milione, anziche' in quella di lire  quattromilionicinquecentomila
 o  cinquemilioni,  il  limite di pena pecuniaria infliggendo la quale
 con un prima condanna il giudice puo' concedere  il  beneficio  della
 non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
 spedito a richiesta dei  privati,  dichiarandola  non  manifestamente
 infondata e rilevante nel giudizio de quo;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata   anche   ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Verona,  nella pubblica udienza del 19 dicembre
 1988.
                          Il pretore: CITTERIO

 89C0448