P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, primo comma, del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui determina nella somma di lire un milione, anziche' in quella di lire quattromilionicinquecentomila o cinquemilioni, il limite di pena pecuniaria infliggendo la quale con un prima condanna il giudice puo' concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, dichiarandola non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio de quo; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Verona, nella pubblica udienza del 19 dicembre 1988. Il pretore: CITTERIO 89C0448