PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 85 e  87,  primo  comma,  del
 d.P.R.  29  gennaio  1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle
 leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
 53  della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria
 di secondo grado di Roma indicate in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  89,  ultimo  comma  e  140,
 ultimo  comma,  del  d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le
 stesse ordinanze,  gia'  dichiarati  costituzionalmente  illegittimi,
 nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0458