PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le stesse ordinanze, gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0458