PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 28 maggio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1988 (r.o. n. 555/88). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0459