PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  articoli  6,  primo  comma,  della
 legge  20  marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1
 della legge 6  dicembre  1979,  n.  610  in  materia  di  trattamento
 economico  del personale civile e militare dello Stato in servizio ed
 in  quiescenza;  norme  in  materia  di  computo  della   tredicesima
 mensilita'  e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme
 di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29  aprile
 1976,  n.  177,  sul  trasferimento  degli  assegni vitalizi al Fondo
 sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44,  terzo  comma,
 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza
 a favore del personale dell'Azienda  autonoma  delle  Ferrovie  dello
 Stato),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3, primo comma, della
 Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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