PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 246, quarto comma,  del  codice
 di  procedura  penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5
 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei  provvedimenti  restrittivi
 della   liberta'   personale  nel  processo  penale),  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102,  primo  comma,
 107,  terzo  comma,  e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore
 del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0466