PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale), sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0466