PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt. 26, secondo commma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla  Corte  Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del  codice  di
 procedura  penale,  in  riferimento  all'art.  3  della Costituzione,
 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0468