PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo commma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0468