PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26  legge  11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara
 la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre  1981,  n.
 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte in cui escludono
 l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati  puniti  con  pena
 detentiva  congiunta  a  pecuniaria,  sollevata  con  l'ordinanza  in
 epigrafe dal Pretore  di  Napoli  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0469