PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0469