PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0470