PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla  Corte  Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e  25  del
 regio  decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge
 4  giugno  1938,  n.  880  (Disciplina  del  canone  di   abbonamento
 radiotelevisivo),  e  dell'art.  15,  secondo  comma,  della legge 14
 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme  in  materia  di  radiodiffusione  e
 televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata
 dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0470