PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri),  nella  parte  in cui preclude
 l'integrazione al minimo della  pensione  di  riversibilita'  erogata
 dalla  Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
 per chi sia titolare  di  pensione  di  invalidita'  a  carico  della
 medesima Gestione, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 1144 del 1988;
      2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n.  9,  nella parte in cui preclude l'integrazione al
 minimo  della  pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 speciale  per  i  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni per chi sia
 titolare di pensione di vecchiaia a carico della  medesima  Gestione,
 gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo con sentenza n. 142
 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0476