PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di invalidita' a carico della medesima Gestione, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia titolare di pensione di vecchiaia a carico della medesima Gestione, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 142 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0476