PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio  1950,  n.
 180   (testo   unico   delle   leggi  concernenti  il  sequestro,  il
 pignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti    delle   pubbliche   amministrazioni),   sollevata,   in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, con  l'ordinanza  indicata
 in epigrafe, dalla Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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