ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della
 legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie) e dell'art.  8-quater  della  legge  21  giugno
 1985,  n.  298  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
 legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di  taluni  termini  di
 cui  alla  legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia
 di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
 e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 18
 luglio 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a  carico
 di  D'Esposito  Raffaele,  iscritta  al n. 732 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Sorrento, con ordinanza emessa il 18
 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 13 e 22 della legge 28
 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie)  nella  parte   in   cui   prevedono   che   il   beneficio
 dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformita'
 dell'opera  abusiva  sia  consacrata  nel  formale  provvedimento  di
 concessione   in  sanatoria,  e  non  anche  nel  caso  in  cui  tale
 conformita' sia realizzata in  virtu'  della  demolizione  dell'opera
 abusiva, nonche' dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,
 n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n.  298
 nella  parte  in  cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che
 abbiano  demolito  od  eliminato  le  opere  abusive  entro  la  data
 d'entrata  in  vigore della legge di conversione del decreto legge, e
 quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere  per  le  opere
 demolite successivamente a tale data;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  analoga  questione  e' stata decisa con sentenza
 interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto  che
 il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilita'
 d'ottenere la licenza in sanatoria  con  conseguente  estinzione  del
 reato)  e'  applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
 1›  ottobre  1983  e  demolite  dopo  il  6  luglio  1985  -  e  che,
 successivamente,  altre  analoghe  questioni  sono  state  dichiarate
 manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del
 1988 e n. 1098 del 1988;
      che  dall'ordinanza  di rinvio risulta che nella specie il reato
 di costruzione abusiva e' stato appunto commesso dopo il  1›  ottobre
 1983  e  che  la demolizione delle opere e' avvenuta dopo il 6 luglio
 1985;
      che  l'attuale  rimettente  non  prospetta profili ne' argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  le
 ricordate  decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.