PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n.146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sorrento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0487