PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio  1985,  n.
 47     (Norme     in     materia    di    controllo    dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  e  dell'art.  8-quater  del  decreto legge 28 aprile 1985,
 n.146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985,  n.  298
 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile
 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge  28
 febbraio  1985,  n.  47  concernente  norme  in  materia di controllo
 dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
 delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
 Pretore di Sorrento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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