IL TRIBUNALE
    Riunito  in  camera  di  consiglio  per  la decisione del processo
 penale n. 765/88 contro Innocenti Pierina, imputata del reato di  cui
 all'art.  1,  primo  comma,  della  legge  n.  516/1982, ad esito del
 pubblico dibattimento ritiene di sollevare di  ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale del citato art. 1 della legge n. 516/1982
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
                                IN FATTO
    Innocenti   Pierina  veniva  rinviata  a  giudizio  a  seguito  di
 istruzione sommaria, per rispondere del  reato  di  cui  all'articolo
 sopramenzionato,  avendo,  in  ipotesi  di  accusa, presentato, nella
 qualita' di socio  accomandatario  della  S.a.s.  CCF  Innocenti,  la
 dichiarazione  annuale  Iva  per  il  1983  in data 3 luglio 1984 per
 importo di lire 108 milioni, e, quindi, oltre il  novantesimo  giorno
 dalla scadenza del termine prescritto.
                               IN DIRITTO
    La norma in questione equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la
 omessa presentazione  della  dichiarazione  Iva  (o  Irpef),  con  la
 ritardata   presentazione   della   dichiarazione  medesima.  Infatti
 assoggetta a sanzione penale coloro che, essendo obbligati a sensi di
 legge,   hanno  presentato  la  dichiarazione  annuale  ai  fini  del
 pagamento dell'Iva, oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine
 prescritto.
    Orbene,   appare   al   tribunale  palese  che  la  ingiustificata
 equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della posizione di chi
 la denuncia ha comunque presentato, seppure in ritardo, con quella di
 chi la denuncia ha omesso del tutto, e' in contrasto con il principio
 di  uguaglianza  di  tutti  i  cittadini  davanti  alla  legge  posto
 dall'art. 3 della Costituzione.
    Infatti,  con  la  norma impugnata, si sanzionano allo stesso modo
 situazioni del tutto diverse, senza che cio' trovi  alcuna  razionale
 giustificazione.  Il  legislatore  cioe',  non  ha tenuto conto, come
 avrebbe dovuto, che del tutto diversa e' la situazione del  cittadino
 che,  comunque,  anche  se  in  ritardo,  ha  assolto  al  suo dovere
 tributario, e quella di colui che ha  invece  del  tutto  evaso  tale
 dovere.
    Tale  ingiustificata uguaglianza di posizione per situazioni cosi'
 diverse, non sembra rispondere ad alcun criterio di razionalita', ne'
 essere esplicazione corretta del potere di discrezionalita' che ha il
 legislatore nel regolare con leggi i doveri dei  cittadini.  Infatti,
 avrebbe   dovuto   il   legislatore   tenere  conto  (con  differenti
 conseguenze sul  piano  sanzionatorio)  che  la  presentazione  della
 dichiarazione  Iva  oltre  il  termine consente comunque alla p.a. di
 accertare ed  incassare  il  tributo,  mentre  la  del  tutto  omessa
 dichiarazione  non  consente  ne' la individuazione del contribuente,
 ne' tantomeno l'accertamento del tributo o la sua  riscossione.  Tali
 sostanziali   diversita'   non   possono   non   ripercuotersi  sulla
 valutazione giuridica delle due condotte, con ben diverse conseguenze
 sanzionatorie,   che,   ove   dal   legislatore   attuate,  avrebbero
 correttamente consentito  al  giudice  la  giusta  valutazione  delle
 condotte  medesime, ora invece del tutto impedita per la identita' di
 sanzione  per  legge.  Ne'  puo'   obiettarsi   che,   comunque,   la
 possibilita'  di infliggere pene che in concreto valutando la diversa
 posizione, e avvicinandosi maggiormente ai  minimi  per  la  condotta
 meno  grave,  sanerebbe la prospettata disparita'. Infatti il giudice
 non potrebbe imporsi in via interpretativa, un vincolo di  tal  fatta
 nella  comminazione  della  pena,  che  di fatto si tradurebbe in una
 impossibilita'  di  infliggere  il  minimo  anche   per   la   omessa
 presentazione  della  dichiarazione,  senza  con cio' limitare la sua
 discrezionalita' sul punto, tutelata dall'art. 133 del c.p.
    Ne'  e'  dato  sottacere  in  questa  sede  che  la  parificazione
 sanzionatoria di due condotte cosi' diverse e' del tutto  irrazionale
 non  solo  perche'  la sanzione penale e' la medesima nei due diversi
 casi, ma anche perche' si e' assoggettato a sanzione penale anche  il
 soggetto  che  ha  comunque assolto al suo dovere tributario (come e'
 certamente il caso di colui che ha presentato la denuncia  Iva  oltre
 il  novantesimo  giorno).  La  qualcosa,  nella  sostanza,  non  pare
 differenziarsi troppo dalla situazione in cui si  trova  il  soggetto
 che ha presentato la denuncia nei termini per la semplice ragione che
 in entrambi i casi la p.a. riscuote l'imposta (o ne  accerta  diverso
 ammontare per la successiva riscossione), con l'unico limitato danno,
 nel caso di presentazione oltre il termine,  di  poter  disporre  del
 tributo in ritardo.
    Ed  infine,  per  completezza,  non puo' non rilevarsi, in fatto e
 giuridicamente, la diversita' di situazione tra il caso in  specie  e
 quello   del   sostituto  di  imposta,  per  l'evidente  ragione  che
 quest'ultimo e' soggetto che ha gia' riscosso un  tributo  dovuto  da
 altri, e lo trattiene a se'.
    Per  quanto  fin qui detto appare del tutto chiara la rilevanza in
 causa della questione proposta, incidendo questa  direttamente  sulla
 sanzione  eventualmente  da  infliggersi, o addirittura sul carattere
 penale della sanzione medesima.