P. Q. M.
    Vista la legge n. 87/1953;
    Ritenutala  non  manifestamente  infondata,  solleva di ufficio la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  primo  comma,
 della  legge  7 agosto 1982, n. 516, per violazione dell'art. 3 della
 Costituzione della Repubblica;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale in
 Roma, e sospende il giudizio;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 15 dicembre 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0492