P. Q. M. Vista la legge n. 87/1953; Ritenutala non manifestamente infondata, solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma, e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 15 dicembre 1988 (Seguono le firme) 89C0492