P. Q. M. Visti gli artt. 134, della Costituzione, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 4, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, primo comma, della legge 18 gennaio 1989 n. 9), in riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della Costituzione; Ordina sospendersi il procedimento in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Gubbio, addi' 5 aprile 1989 Il pretore: CHIARI 89C0497