P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134,  della  Costituzione, e 23, della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,
 dell'art.  4,  secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (nel
 testo modificato dall'art. 1, primo comma,  della  legge  18  gennaio
 1989  n. 9), in riferimento all'art. 51, primo e secondo comma, della
 Costituzione;
    Ordina sospendersi il procedimento in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone   che   l'ordinanza   venga,  a  cura  della  cancelleria,
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Gubbio, addi' 5 aprile 1989
                           Il pretore: CHIARI

 89C0497