ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti pubblici di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. R.A. avverso un avviso di accertamento in materia di I.N.V.I.M. dell'Ufficio del registro di Genova la Commissione tributaria di primo grado della stessa citta' sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), "per omessa previsione della condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio avanti alle Commissioni tributarie"; che, il giudice a quo, pur riconoscendo che la mancata previsione della condanna alle spese della parte soccombente valeva ugualmente sia per il contribuente che per l'Ufficio finanziario, ravvisava una disparita' di trattamento nel fatto che, mentre l'Ufficio e' rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari esperti, il contribuente dovrebbe "necessariamente" ricorrere all'opera, non gratuita, di un professionista; che, quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del diritto di difesa l'eventualita' per il contribuente di dover sopportare rimborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza delle proprie ragioni; che e' intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri instando per la declaratoria di inammissibilita' e, in subordine, di infondatezza della proposta questione; Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito (sul quale peraltro la Corte si e' ripetutamente pronunciata nel senso della infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel processo tributario della regola della condanna alle spese: v. sent. n. 196 del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del 1987), la questione risulta priva di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per la condanna alle spese dell'Ufficio finanziario, costituito dalla illegittimita' dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso; che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.