ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 636  (Revisione  della  disciplina  del  contenzioso
 tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
 correttive del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
 1972,   n.   636,  concernente  la  revisione  della  disciplina  del
 contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa  il  23  marzo
 1988  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Genova sul
 ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti
 pubblici  di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l.
 R.A. avverso un avviso  di  accertamento  in  materia  di  I.N.V.I.M.
 dell'Ufficio  del  registro  di  Genova  la Commissione tributaria di
 primo grado della stessa citta' sollevava, in riferimento agli  artt.
 3  e  24  Cost., questione di legittimita' costituzionale delle norme
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione  della  disciplina  del
 contenzioso  tributario)  e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme
 integrative e correttive del decreto del Presidente della  Repubblica
 26  ottobre  1972,  n. 636, concernente la revisione della disciplina
 del contenzioso tributario), "per omessa  previsione  della  condanna
 alle   spese   della  parte  soccombente  nel  giudizio  avanti  alle
 Commissioni tributarie";
      che,   il  giudice  a  quo,  pur  riconoscendo  che  la  mancata
 previsione della condanna alle spese della parte  soccombente  valeva
 ugualmente  sia  per  il  contribuente che per l'Ufficio finanziario,
 ravvisava  una  disparita'  di  trattamento  nel  fatto  che,  mentre
 l'Ufficio  e' rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari
 esperti,  il  contribuente   dovrebbe   "necessariamente"   ricorrere
 all'opera, non gratuita, di un professionista;
      che,  quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del
 diritto  di  difesa  l'eventualita'  per  il  contribuente  di  dover
 sopportare   rimborsi   irripetibili,   talvolta   sproporzionati  al
 vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza
 delle proprie ragioni;
      che  e'  intervenuta  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri
 instando per la declaratoria di inammissibilita' e, in subordine,  di
 infondatezza della proposta questione;
    Considerato  che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito
 (sul quale peraltro la Corte  si  e'  ripetutamente  pronunciata  nel
 senso    della   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel  processo
 tributario  della  regola  della condanna alle spese: v. sent. n. 196
 del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del  1987),  la  questione
 risulta  priva  di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in
 via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per  la
 condanna   alle  spese  dell'Ufficio  finanziario,  costituito  dalla
 illegittimita' dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso;
      che,   quindi,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
 comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  innanzi  alla  Corte
 costituzionale.