PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nonche' del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto in cui non prevedono la condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0502