PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale delle  norme  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636
 (Revisione  della  disciplina del contenzioso tributario) nonche' del
 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative  e  correttive  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 636,
 concernente   la   revisione   della   disciplina   del   contenzioso
 tributario),  in  quanto  in cui non prevedono la condanna alle spese
 della  parte  soccombente  nel  giudizio  davanti  alle   Commissioni
 tributarie,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla
 Commissione tributaria di  primo  grado  di  Genova  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0502