ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177, primo comma, codice penale nella parte in cui esclude che, in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il Tribunale di sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n. 343 del 1987), determinare la residua pena da espiare, disponendo invece che il tempo trascorso in liberta' condizionale non sia computato nella durata della pena; Considerato che la medesima questione, gia' sollevata da altri giudici, e' stata decisa con la sentenza n. 282 del 1989 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;