ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 177, primo
 comma, del  codice  penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  27
 settembre   1988   dal  Tribunale  di  sorveglianza  di  Brescia  nel
 procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta  al
 n.  70  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  8,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
 sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13
 e  27  Cost.,  una questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 177, primo comma, codice penale nella parte in cui  esclude  che,  in
 caso  di  revoca  della  liberazione  condizionale  per comportamento
 incompatibile con la prosecuzione  del  beneficio,  il  Tribunale  di
 sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca
 dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n.
 343  del  1987),  determinare  la residua pena da espiare, disponendo
 invece che il  tempo  trascorso  in  liberta'  condizionale  non  sia
 computato nella durata della pena;
    Considerato  che  la  medesima  questione, gia' sollevata da altri
 giudici, e' stata decisa con la sentenza  n.  282  del  1989  che  ha
 dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art.
 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di  revoca  della
 liberazione  condizionale,  non consente al Tribunale di sorveglianza
 di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
 tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di
 liberta' subite dal condannato e del suo comportamento  durante  tale
 periodo;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;