PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21 marzo 1986, perche' l'illegittimita' costituzionale e' gia' stata dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0810