PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Riuniti  i  giudizi,  dichiara la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto
 Presidente  Regione  Sicilia  20  agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle
 leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
 con  riferimento  agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
 sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio  e  21
 marzo  1986,  perche'  l'illegittimita'  costituzionale e' gia' stata
 dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n.  45
 e 6 dicembre 1988 n. 1062.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0810