P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui detto articolo esclude l'applicabilita' al procedimento davanti alle commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione; Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, addi' 26 maggio 1989 Il presidente: SIMONE 89C1014