P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara,  d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n.  636,  nella  parte  in cui detto articolo esclude
 l'applicabilita' al procedimento davanti alle commissioni  tributarie
 degli  artt.  da  90  a 97 del c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione;
    Sospende   il   procedimento   in   corso  ed  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
 notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Arona e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, addi' 26 maggio 1989
                         Il presidente: SIMONE

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