P. Q. M.
    Riservata  ogni  altra  decisione  sia  di  merito che istruttoria
 dispone la riunione dei ricorsi indicati in premessa e  visto  l'art.
 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio  sui ricorsi medesimi, e rimette alla Corte
 costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 22,  primo  comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel nuovo testo
 risultante dalle modifiche introdottevi dell'art. 1  della  legge  12
 agosto  1982,  n.  605,  con  riferimento  agli artt. 3, 4 e 41 della
 Costituzione;
    Dispone, a cura della segreteria di sezione, la trasmissione degli
 atti  alla  Cotrte  costituzionale  e  la  notifica  della   presente
 ordinanza  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la sua
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Venezia,  in camera di consiglio, il 20 ottobre
 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C1020