P. Q. M. Riservata ogni altra decisione sia di merito che istruttoria dispone la riunione dei ricorsi indicati in premessa e visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio sui ricorsi medesimi, e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel nuovo testo risultante dalle modifiche introdottevi dell'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 605, con riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione; Dispone, a cura della segreteria di sezione, la trasmissione degli atti alla Cotrte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 20 ottobre 1988. (Seguono le firme) 89C1020