P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2
 aprile  1979,  n.  97,  in  relazione agli artt. 5, ultimo comma, del
 d.P.R. 28 dicembre 1970,  n.  1080;  2,  lett.  d),  della  legge  16
 dicembre  1961,  n.  1308;  10, ultimo comma, della legge 20 dicembre
 1961, n. 1345, cosi' come interpretato dall'art.  1,  secondo  comma,
 della  legge  6  agosto 1984, n. 425, per contrasto con gli artt. 3 e
 36, 24, 102 e 103 della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio  e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 che  venga,  altresi',  comunicata  al  Presidente  del  Senato della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Perugia nella camera di consiglio del 25 gennaio
 1989.
                           (Seguono le firme)

 89C1023