P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in relazione agli artt. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080; 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308; 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, cosi' come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, per contrasto con gli artt. 3 e 36, 24, 102 e 103 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga, altresi', comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989. (Seguono le firme) 89C1023