LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza; Con atto pubblico per notaio Divita reg. 6036 del 17 aprile 1984 registrato a Rieti il 4 maggio 1984 al n. 1826, i ricorrenti vendevano a Tomassini Bruno una porzione di fabbricato di circa mq 30 e piano terra in Rieti, via Giotto, per un prezzo dichiarato di L. 16.000.000. Con avviso di accertamento di valore scad. 117697, notificato il 2 aprile 1986, l'ufficio del registro di Rieti accertava un valore di L. 27.000.000. Ricorrevano i detti contribuenti alla commissione tributaria di primo grado di Rieti, con atto depositato il 5 giugno 1986, rappresentando che il ricorso era stato proposto oltre il sessantesimo giorno della notifica dell'atto impugnato a causa del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rieti fino al 27 maggio 1986. La commissione di primo grado, con la decisione n. 510/1987, respingeva il ricorso ritenendolo proposto oltre i termini di legge. Avverso tale decisione hanno proposto appello i contribuenti riproponendo le questioni di diritto e di merito gia' avanzate in primo grado. Cio' premesso questa commissione di secondo grado osserva quanto segue. L'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, proroga, sino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, tutti i termini scadenti durante il periodo di irregolare o mancato funzionamento degli uffici. Nella specie, come da decreto ministeriale 10 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio e' cessato il 27 maggio 1986, mentre i termini di presentazione del ricorso sono scaduti il 1 giugno 1986: dunque, il ricorso in esame dovrebbe essere considerato intempestivo perche' il termine per la sua presentazione e' scaduto non durante il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, ma quattro giorni dopo. Rileva la commissione che il termine di sessanta giorni assegnato dalla legge per proporre opposizione ad un provvedimento dell'amministrazione finanziaria, deve senz'altro essere considerato come un termine concesso per compiere i necessari accertamenti, per predisporre le proprie argomentazioni e documentazioni e quant'altro ritenuto utile per la propria difesa, analogamente al termine previsto dall'art. 163/ bis del codice di procedura civile. Appare altrettanto evidente che la medesima funzione puo' essere riconosciuta anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e che, comunque, con la citata legge, il legislatore ha voluto attribuire al contribuente, in caso di mancato funzionamento dell'ufficio finanziario, un congruo termine (determinato in dieci giorni) dalla data di cessazione del disservizio. Se cosi' e', appare ingiustificata, oltre che lesiva dei diritti di difesa, la disparita' riscontrabile tra il contribuente per il quale il termine scade durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici e usufruisce, quindi, della proroga di legge ed il contribuente che, come nel caso di specie, pur avendo subito il mancato funzionamento degli uffici, vede il termine scadere pochi giorni dopo la cessazione del disservizio, senza alcuna proroga. Puo' infatti accadere che il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario si protragga per oltre sessanta giorni e che il termine per il contribuente scada il giorno successivo a quello di cessazione del disservizio: in tale ipotesi il contribuente avrebbe a disposizione, per adempiere alle proprie obbligazioni ed esercitare i propri diritti, un solo giorno e cioe' uno spazio temporale ma solo oggettivamente inadeguato, ma anche inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dalla legge 592/1985 e, comunque inferiore a quello spettante al contribuente che, in analoga situazione, vede i suoi termini scadere durante il periodo di disservizio. Ritiene, dunque, la commissione che sia non manifestatamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, nella parte in cui limita la proroga di dieci giorni ai soli termini scaduti durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari. La predetta questione e', inoltre, rilevante ai fini della presente controversia perche' ove fondata risulterebbe tempestivo il ricorso del contribuente.