LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Con  atto  pubblico per notaio Divita reg. 6036 del 17 aprile 1984
 registrato a Rieti  il  4  maggio  1984  al  n.  1826,  i  ricorrenti
 vendevano a Tomassini Bruno una porzione di fabbricato di circa mq 30
 e piano terra in Rieti, via Giotto, per un prezzo  dichiarato  di  L.
 16.000.000.
    Con avviso di accertamento di valore scad. 117697, notificato il 2
 aprile 1986, l'ufficio del registro di Rieti accertava un  valore  di
 L. 27.000.000.
    Ricorrevano  i  detti  contribuenti alla commissione tributaria di
 primo  grado  di  Rieti,  con  atto  depositato  il  5  giugno  1986,
 rappresentando   che   il   ricorso   era  stato  proposto  oltre  il
 sessantesimo giorno della notifica dell'atto impugnato  a  causa  del
 mancato  funzionamento  dell'ufficio del registro di Rieti fino al 27
 maggio 1986.
    La  commissione  di  primo  grado,  con  la decisione n. 510/1987,
 respingeva il ricorso ritenendolo proposto oltre i termini di  legge.
    Avverso  tale  decisione  hanno  proposto  appello  i contribuenti
 riproponendo le questioni di diritto e di  merito  gia'  avanzate  in
 primo grado.
    Cio'  premesso  questa commissione di secondo grado osserva quanto
 segue.
    L'art.  1  della  legge  25 ottobre 1985, n. 592, proroga, sino al
 decimo giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto
 ministeriale,   tutti  i  termini  scadenti  durante  il  periodo  di
 irregolare o mancato funzionamento degli uffici. Nella  specie,  come
 da  decreto  ministeriale  10  luglio  1986 pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  15  luglio  1986,  il  periodo  di  mancato  funzionamento
 dell'ufficio  e'  cessato  il  27  maggio  1986,  mentre i termini di
 presentazione del ricorso sono scaduti il 1 giugno 1986: dunque,  il
 ricorso  in esame dovrebbe essere considerato intempestivo perche' il
 termine per la sua presentazione e' scaduto non durante il periodo di
 mancato funzionamento dell'ufficio, ma quattro giorni dopo.
    Rileva  la commissione che il termine di sessanta giorni assegnato
 dalla  legge   per   proporre   opposizione   ad   un   provvedimento
 dell'amministrazione  finanziaria, deve senz'altro essere considerato
 come un termine concesso per compiere i necessari  accertamenti,  per
 predisporre  le proprie argomentazioni e documentazioni e quant'altro
 ritenuto  utile  per  la  propria  difesa,  analogamente  al  termine
 previsto  dall'art.  163/  bis del codice di procedura civile. Appare
 altrettanto  evidente  che   la   medesima   funzione   puo'   essere
 riconosciuta anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 1 della
 legge 25 ottobre 1985, n. 592, e che, comunque, con la citata  legge,
 il  legislatore  ha  voluto  attribuire  al  contribuente, in caso di
 mancato funzionamento dell'ufficio finanziario,  un  congruo  termine
 (determinato   in   dieci   giorni)  dalla  data  di  cessazione  del
 disservizio. Se cosi' e', appare ingiustificata, oltre che lesiva dei
 diritti  di  difesa,  la disparita' riscontrabile tra il contribuente
 per  il  quale  il  termine  scade  durante  il  periodo  di  mancato
 funzionamento  degli  uffici  e  usufruisce, quindi, della proroga di
 legge ed il contribuente che, come nel caso  di  specie,  pur  avendo
 subito il mancato funzionamento degli uffici, vede il termine scadere
 pochi  giorni  dopo  la  cessazione  del  disservizio,  senza  alcuna
 proroga.   Puo'   infatti   accadere  che  il  mancato  funzionamento
 dell'ufficio finanziario si protragga per oltre sessanta giorni e che
 il termine per il contribuente scada il giorno successivo a quello di
 cessazione del disservizio: in tale ipotesi il contribuente avrebbe a
 disposizione, per adempiere alle proprie obbligazioni ed esercitare i
 propri diritti, un solo giorno e cioe' uno spazio temporale  ma  solo
 oggettivamente  inadeguato,  ma  anche  inferiore  a quello minimo di
 dieci giorni previsto dalla legge 592/1985 e,  comunque  inferiore  a
 quello  spettante  al contribuente che, in analoga situazione, vede i
 suoi termini scadere durante il periodo di disservizio.
    Ritiene,  dunque,  la  commissione  che  sia  non manifestatamente
 infondata, in relazione agli artt. 3  e  24  della  Costituzione,  la
 questione  di  costituzionalita'  dell'art.  1 della legge 25 ottobre
 1985, n. 591, nella parte in cui limita la proroga di dieci giorni ai
 soli  termini  scaduti  durante  il  periodo di mancato funzionamento
 degli uffici finanziari.
    La  predetta  questione  e',  inoltre,  rilevante  ai  fini  della
 presente controversia perche' ove fondata risulterebbe tempestivo  il
 ricorso del contribuente.