IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 3537 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza  ed
 assistenza  obbligatorie  dell'anno  1988  promossa  da  Poggi Carlo,
 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lina  Pedemonte  del  foro  di
 Genova e nel suo studio in Genova elettivamente domiciliato in piazza
 De Ferrari n. 4/64, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti
 enti  locali  (I.N.A.D.E.L.) con sede legale in Roma, rappresentato e
 difeso dall'avv. prof. Giovanni Persico ed elettivamente  domiciliato
 nel suo studio in Genova, piazza Corvetto n. 1/10.
    All'esito dell'udienza di discussione in data 23 agosto 1989.
                     OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
    Con ricorso depositato l'8 settembre 1988. Poggi Carlo esponeva di
 essere  unico  figlio  ed  erede  ab  intestato  di  Poggi  Giovanni,
 dipendente dal comune di Genova (dal 1953) e deceduto in attivita' di
 servizio il 28 marzo 1982 e  che  l'I.N.A.D.E.L.  aveva  respinto  la
 domanda   da   lui   presentata  l'8  aprile  1982  per  l'erogazione
 dell'indennita' premio di servizio (in  seguito:  I.P.S.),  in  forma
 indiretta.  Il  ricorrente  deduceva  l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 3 della legge n. 152/1968  ex  art.  3  della  Costituzione
 nella  parte  in  cui  subordina  il diritto degli orfani maggiorenni
 dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'I.P.S. nella forma
 indiretta  alle  condizioni  della loro inabilita' a proficuo lavoro,
 della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto  stesso.
    L.    I.N.A.D.E.L.,    ritualmente   costituitosi,   eccepiva   la
 prescrizione  del  diritto  fatto   valere,   deduceva   l'ortodossia
 costituzionale  della norma denunciata e chiedeva conseguentemente il
 rigetto della domanda. Il pretore, decidendo, con sentenza n. 957/89,
 all'udienza  del 1ยบ giugno 1989 sulla preliminare di merito (Cass. n.
 1176/1985), dichiarava non prescritto il  diritto  del  ricorrente  e
 fissava l'odierna udienza per l'ulteriore discussione della causa.
    Cio'  premesso,  va  rammentato  come l'art. 3 della legge 8 marzo
 1968, n. 152, ove l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. muoia in  attivita'  di
 servizio,  prevedeva la corresponsione dell'I.P.S. in forma indiretta
 anche alla  prole  maggiorenne,  purche'  permanentemente  inabile  a
 proficuo  lavoro,  nullatenente  ed a carico. La predetta norma, gia'
 oggetto di varie decisioni della Corte  costituzionale,  risulta  per
 quanto  maggiormente interessa nella specie, ulteriormente modificata
 dalla sentenza 4-14 luglio 1988, n. 821, a mezzo della quale la si e'
 dichiarata   costituzionalmente   illegittima   nella  parte  in  cui
 subordina il diritto dei collaterali  dell'iscritto  all'I.N.A.D.E.L.
 inseriti  tra  le categorie dei superstiti della sentenza 25 luglio-6
 agosto 1979, n. 115, della Corte)  all'erogazione  dell'I.P.S.  nella
 forma  indiretta  alle  condizioni  della  loro inabilita' e proficuo
 lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico  dell'iscritto
 medesimo.
    Cio'   premesso,   si   ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, ex art. 3 della Costituzione, la questione prospettata.
    Rilevante  perche'  l'applicazione  alla  fattispecie  dell'art. 3
 della  lege  n.  152/1968  comporterebbe  per  l'insussistenza  della
 triplice  condizione  di  cui  sopra,  la reiezione della domanda del
 ricorrente, che ha d'altra parte dimostrato, attraverso  i  documenti
 allegati  al ricorso, gli altri requisiti previsti dalla disposizione
 in essame (peraltro non contestati dell'istituto).
   Non   manifestamente   infondata,   rispetto   all'art.   3   della
 Costituzione, per l'ingiustificata disparita' di trattamento venutasi
 a  creare  in  seguito  alla citata pronuncia n. 821/1988 della Corte
 costituzionale tra i collaterali, cui  spetta  l'I.P.S.  nella  forma
 indiretta,  indipendentemente  dall'inabilita',  dalla nullatenenza e
 dalla vivenza a  carico  e  la  prole  maggiorenne  cui  la  predetta
 indennita'  e'  dovuta, ex art. 3, 1 cpv., lett. b), solo in presenza
 delle  condizioni   teste'   indicate   (precetto   cosi'   applicato
 dall'I.N.A.D.E.L.  con  il suo provvedimento di rigetto, in atti, del
 20 agosto 1982).
    Disparita'  di  trattamento  che  si  riproduce  ulteriormente nei
 confronti dei dipendenti statali, ai  cui  superstiti,  senza  alcuna
 limitazione,  l'E.N.P.A.S. eroga l'indennita' di buonusciuta, analoga
 all'I.P.S. nella struttura e nella  finalita',  come  ritenuto  dalla
 Corte costituzionale (da ultimo, con la citata sentenza n. 821/1988).