IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3537 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie dell'anno 1988 promossa da Poggi Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lina Pedemonte del foro di Genova e nel suo studio in Genova elettivamente domiciliato in piazza De Ferrari n. 4/64, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Persico ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, piazza Corvetto n. 1/10. All'esito dell'udienza di discussione in data 23 agosto 1989. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato l'8 settembre 1988. Poggi Carlo esponeva di essere unico figlio ed erede ab intestato di Poggi Giovanni, dipendente dal comune di Genova (dal 1953) e deceduto in attivita' di servizio il 28 marzo 1982 e che l'I.N.A.D.E.L. aveva respinto la domanda da lui presentata l'8 aprile 1982 per l'erogazione dell'indennita' premio di servizio (in seguito: I.P.S.), in forma indiretta. Il ricorrente deduceva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 152/1968 ex art. 3 della Costituzione nella parte in cui subordina il diritto degli orfani maggiorenni dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'I.P.S. nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso. L. I.N.A.D.E.L., ritualmente costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere, deduceva l'ortodossia costituzionale della norma denunciata e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda. Il pretore, decidendo, con sentenza n. 957/89, all'udienza del 1ยบ giugno 1989 sulla preliminare di merito (Cass. n. 1176/1985), dichiarava non prescritto il diritto del ricorrente e fissava l'odierna udienza per l'ulteriore discussione della causa. Cio' premesso, va rammentato come l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ove l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. muoia in attivita' di servizio, prevedeva la corresponsione dell'I.P.S. in forma indiretta anche alla prole maggiorenne, purche' permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente ed a carico. La predetta norma, gia' oggetto di varie decisioni della Corte costituzionale, risulta per quanto maggiormente interessa nella specie, ulteriormente modificata dalla sentenza 4-14 luglio 1988, n. 821, a mezzo della quale la si e' dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. inseriti tra le categorie dei superstiti della sentenza 25 luglio-6 agosto 1979, n. 115, della Corte) all'erogazione dell'I.P.S. nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' e proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto medesimo. Cio' premesso, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, ex art. 3 della Costituzione, la questione prospettata. Rilevante perche' l'applicazione alla fattispecie dell'art. 3 della lege n. 152/1968 comporterebbe per l'insussistenza della triplice condizione di cui sopra, la reiezione della domanda del ricorrente, che ha d'altra parte dimostrato, attraverso i documenti allegati al ricorso, gli altri requisiti previsti dalla disposizione in essame (peraltro non contestati dell'istituto). Non manifestamente infondata, rispetto all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparita' di trattamento venutasi a creare in seguito alla citata pronuncia n. 821/1988 della Corte costituzionale tra i collaterali, cui spetta l'I.P.S. nella forma indiretta, indipendentemente dall'inabilita', dalla nullatenenza e dalla vivenza a carico e la prole maggiorenne cui la predetta indennita' e' dovuta, ex art. 3, 1 cpv., lett. b), solo in presenza delle condizioni teste' indicate (precetto cosi' applicato dall'I.N.A.D.E.L. con il suo provvedimento di rigetto, in atti, del 20 agosto 1982). Disparita' di trattamento che si riproduce ulteriormente nei confronti dei dipendenti statali, ai cui superstiti, senza alcuna limitazione, l'E.N.P.A.S. eroga l'indennita' di buonusciuta, analoga all'I.P.S. nella struttura e nella finalita', come ritenuto dalla Corte costituzionale (da ultimo, con la citata sentenza n. 821/1988).