IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 238/1985 proposto da Stripoli Giovanni, Bottacini Roberto, Savino Ennio, De Felice Mario, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz e dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Sant'Agostino, 12, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45 e contro il Ministero del tesoro in persona del ministro pro-tempore per l'accertamento delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo di cui i ricorrenti debbano essere riconosciuti titolari in ordine al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (che prevede l'estensione del trattamento concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri), nonche' per l'annullamento se ed in quanto di ragione, degli atti tutti della amministrazione che comunque possano concernere il diniego del detto trattamento, ivi compresi gli antecedenti, presupposti, preordinati e comunque connessi, e per la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dei relativi importi, ivi compresi gli arretrati e quant'altro comunque dovuto (a titoli di interessi, rivalutazione monetaria, ecc. ...); e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 7 giugno 1989 gli avv.ti Dal Piaz e Gallo per i ricorrenti, l'avv. Olmi per l'avvocatura erariale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; ESPOSIZIONE IN FATTO I ricorrenti, ufficiali superiori dell'esercito, hanno chiesto l'accertamento del diritto al trattamento economico (voce stipendio) stabilito dalla legge n. 34/1984, che prevede all'art. 2 l'estensione del trattamenyto concernente il personale della polizia di Stato all'arma dei carabinieri nonche' ai corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Essi sostengono che in virtu' del principio dell'omogeneita' del trattamento, in relazione ai rispettivi gradi, tra ufficiali delle diverse armi, dovrebbe anche ad essi spettare quanto riconosciuto dalla predetta legge, deducendo i seguenti motivi: Violazione di legge in relazione all'art. 1 della legge n. 1137/1955, all'art. 1 della legge n. 382/1978 ed all'art. 2 della legge n. 574/1980, nonche' in relazione ai principi generali in materia di determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento; disparita' di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorieta'. Ove si consideri che la suddivisione in armi dell'esercito costituisce un fatto di mera organizzazione e che, relativamente al reclutamento ed allo status degli ufficiali, l'arma dei carabinieri troverebbesi in posizione di assoluta equiparazione con le altre armi (essendo gli ulteriori compiti ad essa assegnati retribuiti con indennita' di istituto particolari), l'unica interpretazione possibile e costituzionalmente legittima della legge n. 34/1984 sarebbe quella dell'estensione del trattamento ivi previsto anche agli altri ufficiali di tutte le armi dell'esercito. In particolare, cio' dovrebbe avvenire in base all'art. 43, ventunesimo e ventiduesimo comma della legge n. 121/1981, ove e' previsto che gli ufficiali che abbiano maturato senza demerito quindici anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente ottengono la tabella stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente ottengano la tabella stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio dalla data di promozione al grado di tenente, indipendentemente dal grado, si vedano attribuita la tabella stipendiale del generale di brigata. Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale in relazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, disparita' di trattamento, illogicita', ingiustizia grave e manifesta. Nel caso di interpretazione diversa da quella di cui al primo motivo la norma si appaleserebbe ingiustamente discriminatoria, in contrasto coi richiamati principi costituzionali, conducendo a corrispondere un diverso stipendio a soggetti che si trovano nell'identica situazione di fatto, per gradi e per funzioni. Ne' varrebbe opporre che agli ufficiali superiori dell'arma dei carabinieri sono attribuite ulteriori e distinte funzioni nell'ambito della polizia giudiziaria, poiche' tali funzioni gia' trovano autonoma retribuzione col riconoscimento di particolari indennita', ora conglobate nella voce "indennita' di pubblica sicurezza". Si e' costituita l'avvocatura dello Stato replicando in memorie depositate in data 8 marzo 1986 e 22 maggio 1989. Sussisterebbe una netta differenziazione, in base alla normativa vigente, tra il trattamento economico previsto per le "forze di polizia" (tra le quali e' compresa l'arma dei carabinieri) e quello dei militari delle forze armate diverse dai carabinieri. La smilitarizzazione del corpo delle guardie di publica sicurezza e la confluenza dei componenti di questo nella polizia di Stato hanno comportato una modifizazione del trattamento economico di questa, affidato alla contrattazione sindacale, permanendo peraltro l'esigenza di uniformita' di trattamento, stante l'identita' di funzioni, rispetto alle altre "forze di polizia". Non sussisterebbe comunque l'asserita identita' di funzioni, rispetto alle altre armi, prevalendo nell'arma dei carabinieri le funzioni inerenti alla pubblica sicurezza, alla polizia giudiziaria ed all'ordine pubblico rispetto a quelle specificamente militari. La scelta discrezionale del legislatore nel ritenere prevalenti le affinita' dell'arma dei carabinieri con le altre forze di polizia, in relazione ai gravosi compiti della lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata, giustificherebbe il trattamento economico piu' favorevole. In data 27 maggio 1989 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria. D I R I T T O