IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 238/1985
 proposto da Stripoli Giovanni, Bottacini Roberto,  Savino  Ennio,  De
 Felice Mario, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio Dal Piaz
 e dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliati presso lo
 studio  del  primo  in  Torino,  via  Sant'Agostino,  12,  contro  il
 Ministero  della  difesa,  in  persona  del   Ministro   pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
 Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti,  45  e  contro  il
 Ministero   del  tesoro  in  persona  del  ministro  pro-tempore  per
 l'accertamento delle  situazioni  tutte  di  diritto  soggettivo  e/o
 interesse  legittimo  di cui i ricorrenti debbano essere riconosciuti
 titolari  in  ordine  al  trattamento  economico   (voce   stipendio)
 stabilito  dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (che prevede l'estensione
 del trattamento concernente  il  personale  della  polizia  di  Stato
 all'arma dei carabinieri), nonche' per l'annullamento se ed in quanto
 di ragione, degli  atti  tutti  della  amministrazione  che  comunque
 possano concernere il diniego del detto trattamento, ivi compresi gli
 antecedenti, presupposti, preordinati e comunque connessi, e  per  la
 condanna   dell'amministrazione   alla  corresponsione  dei  relativi
 importi, ivi compresi gli arretrati e quant'altro comunque dovuto  (a
 titoli  di  interessi, rivalutazione monetaria, ecc. ...); e per ogni
 ulteriore conseguenziale statuizione.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato per il Ministero della difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla pubblica udienza del 7 giugno 1989 gli avv.ti Dal Piaz
 e Gallo per i ricorrenti, l'avv. Olmi per l'avvocatura erariale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                          ESPOSIZIONE IN FATTO
    I  ricorrenti,  ufficiali  superiori  dell'esercito, hanno chiesto
 l'accertamento del diritto al trattamento economico (voce  stipendio)
 stabilito dalla legge n. 34/1984, che prevede all'art. 2 l'estensione
 del trattamenyto concernente il  personale  della  polizia  di  Stato
 all'arma  dei  carabinieri nonche' ai corpi della guardia di finanza,
 degli agenti di custodia e forestale dello Stato.
    Essi  sostengono  che in virtu' del principio dell'omogeneita' del
 trattamento, in relazione ai rispettivi gradi,  tra  ufficiali  delle
 diverse  armi,  dovrebbe  anche  ad essi spettare quanto riconosciuto
 dalla predetta legge, deducendo i seguenti motivi:
    Violazione  di  legge  in  relazione  all'art.  1  della  legge n.
 1137/1955, all'art. 1 della legge n. 382/1978  ed  all'art.  2  della
 legge  n.  574/1980,  nonche'  in  relazione  ai principi generali in
 materia di determinazione  del  trattamento  economico  dei  pubblici
 dipendenti; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei
 presupposti; travisamento;  disparita'  di  trattamento;  ingiustizia
 grave e manifesta; contraddittorieta'.
    Ove  si  consideri  che  la  suddivisione  in  armi  dell'esercito
 costituisce un fatto di mera organizzazione e che,  relativamente  al
 reclutamento  ed  allo status degli ufficiali, l'arma dei carabinieri
 troverebbesi in posizione di assoluta equiparazione con le altre armi
 (essendo  gli  ulteriori  compiti  ad  essa  assegnati retribuiti con
 indennita'  di   istituto   particolari),   l'unica   interpretazione
 possibile  e  costituzionalmente  legittima  della  legge  n. 34/1984
 sarebbe quella dell'estensione del  trattamento  ivi  previsto  anche
 agli altri ufficiali di tutte le armi dell'esercito.
    In  particolare,  cio'  dovrebbe  avvenire  in  base  all'art. 43,
 ventunesimo e ventiduesimo comma della  legge  n.  121/1981,  ove  e'
 previsto  che  gli  ufficiali  che  abbiano  maturato  senza demerito
 quindici anni di servizio  dalla  data  di  promozione  al  grado  di
 tenente  ottengono  la  tabella stipendiale relativa al colonnello, e
 che gli ufficiali che abbiano compiuto venticinque anni  di  servizio
 dalla  data  di  promozione  al grado di tenente ottengano la tabella
 stipendiale relativa al colonnello, e che gli ufficiali  che  abbiano
 compiuto  venticinque  anni  di  servizio dalla data di promozione al
 grado di tenente, indipendentemente dal grado, si  vedano  attribuita
 la tabella stipendiale del generale di brigata.
    Illegittimita'   derivata  per  illegittimita'  costituzionale  in
 relazione ai principi costituzionali di eguaglianza e  ragionevolezza
 di  cui  all'art.  3,  secondo  comma, della Costituzione; eccesso di
 potere  per  erronea  valutazione  dei  fatti  e   dei   presupposti,
 travisamento,  disparita'  di  trattamento,  illogicita', ingiustizia
 grave e manifesta.
    Nel  caso  di  interpretazione  diversa  da quella di cui al primo
 motivo la norma si appaleserebbe  ingiustamente  discriminatoria,  in
 contrasto   coi  richiamati  principi  costituzionali,  conducendo  a
 corrispondere  un  diverso  stipendio  a  soggetti  che  si   trovano
 nell'identica  situazione  di  fatto,  per  gradi e per funzioni. Ne'
 varrebbe  opporre  che  agli  ufficiali   superiori   dell'arma   dei
 carabinieri sono attribuite ulteriori e distinte funzioni nell'ambito
 della  polizia  giudiziaria,  poiche'  tali  funzioni  gia'   trovano
 autonoma  retribuzione  col riconoscimento di particolari indennita',
 ora conglobate nella voce "indennita' di pubblica sicurezza".
    Si  e'  costituita  l'avvocatura dello Stato replicando in memorie
 depositate in data 8 marzo 1986 e 22 maggio 1989.  Sussisterebbe  una
 netta  differenziazione,  in  base  alla  normativa  vigente,  tra il
 trattamento economico previsto per le  "forze  di  polizia"  (tra  le
 quali e' compresa l'arma dei carabinieri) e quello dei militari delle
 forze armate diverse dai carabinieri.
    La  smilitarizzazione del corpo delle guardie di publica sicurezza
 e la confluenza dei componenti di questo nella polizia di Stato hanno
 comportato  una  modifizazione  del  trattamento economico di questa,
 affidato   alla   contrattazione   sindacale,   permanendo   peraltro
 l'esigenza  di  uniformita'  di  trattamento,  stante  l'identita' di
 funzioni, rispetto alle altre "forze di polizia".  Non  sussisterebbe
 comunque  l'asserita identita' di funzioni, rispetto alle altre armi,
 prevalendo  nell'arma  dei  carabinieri  le  funzioni  inerenti  alla
 pubblica  sicurezza,  alla polizia giudiziaria ed all'ordine pubblico
 rispetto a quelle specificamente militari.  La  scelta  discrezionale
 del  legislatore  nel  ritenere prevalenti le affinita' dell'arma dei
 carabinieri con le altre forze di polizia, in  relazione  ai  gravosi
 compiti  della  lotta  al terrorismo ed alla delinquenza organizzata,
 giustificherebbe il trattamento economico piu' favorevole.
    In  data 27 maggio 1989 la difesa dei ricorrenti ha depositato una
 memoria.
                             D I R I T T O