PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1356