PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  inammissibile  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 17,  21  e  127  della  legge
 della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 1Πsettembre 1982, n. 75 (Testo
 unico delle leggi  regionali  in  materia  di  edilizia  residenziale
 pubblica),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  117  Cost.,  dalla
 Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste con  le  ordinanze
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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