PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza 24 febbraio 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1375