PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte   costituzionale,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  152  del  regio
 decreto  18  giugno  1931  n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica
 Sicurezza),  in  riferimento  all'art.   13,   terzo   comma,   della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Lucca  con  ordinanza  24
 febbraio 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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