PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985, n.47, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania - Sezione staccata di Paterno' - con ordinanza 5 giugno 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1382