PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985,  n.47,  con
 riferimento  all'art.  3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
 Catania - Sezione staccata di Paterno' - con ordinanza 5 giugno 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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