PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0471