PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4  del  d.P.R.  29  settembre  1973  n.  599
 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  locale  sui  redditi),  in
 relazione all'art. 4 della legge di delega 9  ottobre  1971  n.  825,
 nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni
 integrative e correttive dei decreti del Presidente della  Repubblica
 29  settembre  1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la
 riscossione delle imposte sui redditi),  in  relazione  all'art.  10,
 punto 6, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento
 agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla  Commissione  tributaria
 di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0471