PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 6 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972  n.  637
 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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