PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2  e  3  del
 decreto-legge   28  luglio  1989,  n.  265  (Misure  urgenti  per  la
 riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate,  con  i
 ricorsi  indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in
 riferimento all'art. 81, quarto comma,  della  Costituzione  ed  agli
 artt.  48,  49  e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
 (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia)  e  dalla
 Regione  Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117,
 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0001