P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale; per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica ai contribuenti di accertamenti in regola o d'ufficio da parte dell'ufficio I.V.A. sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 429/1982 citato; Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria di questa commissione, alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 29 dicembre 1987 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 90C0023