P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale; per violazione degli artt. 3 e 97  della
 Costituzione,  dell'art.  26  del  d.-l.  10  luglio  1982,  n.  429,
 convertito in legge 7  agosto  1982,  n.  516,  nella  parte  in  cui
 consente  la  notifica  ai  contribuenti  di accertamenti in regola o
 d'ufficio  da  parte  dell'ufficio   I.V.A.   sino   alla   data   di
 presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino alla data
 di entrata in vigore del decreto-legge n. 429/1982 citato;
    Sospende  il  presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale e  la  notifica  della  presente
 ordinanza,  a cura della segreteria di questa commissione, alle parti
 in causa, e al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Messina, addi' 29 dicembre 1987
                   Il presidente: (firma illeggibile)
   Il relatore: (firma illeggibile)
 90C0023