P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 incostituzionalita' dell'art. 452 del c.p.p., in  relazione  all'art.
 24, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
                           (Seguono le firme)

 90C0055