P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 452 del c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (Seguono le firme) 90C0055