PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979,
 n.  97  (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento
 economico dei magistrati ordinari e  amministrativi,  dei  magistrati
 della  giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione
 all'art. 5, ultimo comma, del  d.P.R.  28  dicembre  1970,  n.  1080,
 all'art.  2,  lett.  d),  della  legge  16  dicembre 1961, n. 1308 ed
 all'art. 10, ultimo comma, della legge  20  dicembre  1961,  n.  1345
 (cosi'  come  interpretati  dall'art. 1, secondo comma, della legge 6
 agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3,  36,  24,
 102  e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
 per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0077