ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, in relazione all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e 151 del codice penale militare di pace, promossi con 42 ordinanze emesse il 20, il 21 e il 27 settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino, iscritte ai numeri da 541 a 582 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni"; che la Corte e' pervenuta a tale declaratoria avendo accertato la manifesta irrazionalita' della sanzione comminata, per il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato dall'art. 151 del codice penale militare di pace; che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con modalita' oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare) e che e' identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto; che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva irrazionalmente contraddetto la valutazione gia' operata dal legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale militare di pace; Ritenuto che con quaranta ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord. nn. da 541 a 580/1989) emesse il 20, il 21 ed il 27 settembre 1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, "come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale", assumendo che - avendo la detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realta' sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) - la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalita' e tassativita' delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella scelta tra piu' soluzioni possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poiche' la sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiche' si sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparita' di trattamento del predetto delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale militare di pace); Ritenuto che, con altre due ordinanze (Reg. ord. nn. 581 e 582/1989) emesse il 21 settembre 1989, il Tribunale militare di Torino - basandosi sullo stesso presupposto secondo il quale la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe errato nel ritenere l'identita' dei beni giuridici lesi dai delitti di cui agli artt. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice penale militare di pace, trattandosi invece di beni giuridici diversi - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di reato; che nel giudizio a carico di R. Piccolo (Reg. ord. n. 558/1989) si e' costituito l'imputato difeso dall'Avv. Mauro Mellini eccependo l'inammissibilita' della questione prospettata e chiedendo che essa sia dichiarata manifestamente infondata; Considerato che, per l'identita' o connessione delle sollevate questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente definiti; che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma, nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989; che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento; che siffatto sindacato e' assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale; che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa e' soltanto quello d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimita' costituzionale; che, comunque, e' appena il caso di ricordare che, come gia' esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la sentenza n. 409/1989 ha non gia' sostituito la pena ex art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensi' si e' piu' semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso legislatore la necessitata applicabilita' della pena ex art. 151 del codice penale militare di pace; che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.