PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti   i  giudizi,  dichiara  manifestamente  inammissibile  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo  comma,
 della  legge  15  dicembre  1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
 dell'obiezione di coscienza)  come  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 151  del  codice  penale  militare  di  pace
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  con le ordinanze in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 18 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0081