PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0081