Ricorso  (ex  art.  39  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87) del
 presidente  della  giunta  regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia,
 rappresentato  e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto
 presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma,  piazza
 Colonna,  n.  355,  come  mandato a margine, contro il presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  per  la  risoluzione   del   conflitto   di
 attribuzioni,  determinato  dalla lettera 13 novembre 1989 (pervenuta
 addi' 21 novembre  1989),  con  la  quale  il  Ministero  dei  lavori
 pubblici,  segretariato  C.E.R.,  ha stabilito che la concessione dei
 contributi  statali  per  l'edilizia  residenziale  "dovra'  avvenire
 secondo  le  norme  previste  dalla  legge  5  agosto 1978, n. 457, e
 successive modificazioni ed integrazioni" e non  gia'  -  come  dallo
 stesso  segretariato C.E.R. precedentemente disposto con sua delibera
 del 19 novembre 1982 - "in condizioni di omogeneita'  con  il  quadro
 legislativo  adottato  dalla  regione nell'esercizio della competenza
 costituzionalmente riconosciuta alla medesima".
    L'edilizia  popolare,  intesa  nella sua piu' moderna accezione di
 "edilizia residenziale pubblica" e'  espressamente  considerata  come
 materia  di  competenza della regione Friuli-Venezia Giulia dall'art.
 5, n. 18, dello statuto speciale di autonomia (l.c. 31 gennaio  1963,
 n. 1).
    Le  funzioni amministrative in tale materia furono trasferite alla
 regione con gli artt. 22  e  27  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione statutaria).
    Va  anzi  ricordato  che  l'art.  27, appena citato, conteneva, al
 terzo comma, la testuale riserva che "con successivo decreto  saranno
 emanate  le  altre  norme  di  attuazione  dello statuto regionale in
 materia di edilizia popolare". ma il successivo  decreto  (d.P.R.  25
 novembre  1975,  n. 902) abrogo' addirittura (con l'art. 24) il terzo
 comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 1116/1965  e,  nel  sostituire  (con
 l'art.  21)  l'art. 22 dello stesso d.P.R., preciso' che venivano, in
 tale materia, trasferite alla regione "tutte  le  attribuzioni  degli
 organi centrali e periferici dello Stato".
    L'abrogazione  del  terzo  comma  dell'art.  27 e la novazione del
 testo dell'art. 22 del d.P.R. n. 1116/1965 rendono, dunque,  evidente
 che  nella  materia dell'edilizia residenziale pubblica ogni funzione
 amministrativa e' gia' passata da  moltissimi  anni  alla  regione  e
 null'altro rimane da trasferirle.
    A  rendere  ancor  piu'  pregnante codesta competenza, giova anche
 ricordare la fondamentale sentenza n.  221/1975  dell'eccellentissima
 Corte,  laddova  fu osservato che l'edilizia popolare e' una "materia
 essenzialmente composita, articolantesi  in  una  triplice  fase:  la
 prima,   avente   carattere   di  presupposto  rispetto  alle  altre,
 propriamente   urbanistica;   la   seconda,   di   programmazione   e
 realizzazione  delle  costruzioni,  concettualmente  riconducibile ai
 lavori pubblici e  tradizionalmente  rientrante  infatti  nell'ambito
 dell'organizzazione  amministrativa  statale,  centrale e periferica,
 cui spetta la cura del  pubblici  interessi  a  quelli  inerente;  la
 terza,  infine,  attinente  alla  prestazione e gestione del servizio
 della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi in  locazione
 od in proprieta', ecc.)".
    Delle  tre  fasi,  in  cui  la  materia  si articola, le prime due
 rientrano,  infatti,  nella   competenza   primaria   della   regione
 Friuli-Venezia Giulia.
    Nell'esercizio della sua competenza su questa "materia composita",
 la regione ha emanato circa quaranta  leggi,  delle  quali  le  prime
 trentaquattro  furono  raccolte in un testo unico approvato con legge
 regionale 1› settembre 1982, n. 75.
    Sul  piano  operativo,  sono  stati  costruiti, nel Friuli-Venezia
 Giulia, con provvidenze  tratte  da  fondi  regionali,  circa  50.000
 alloggi  (a  fronte di circa 25.000 alloggi costruiti con provvidenze
 gravanti su finanziamenti statali).
    Con  la  entrata  in  vigore della legge statale 5 agosto 1978, n.
 457, si  pose  il  problema  di  come  dovessero  essere  gestite  le
 assegnazioni  a  favore  della  regione,  disposte  ai sensi di detta
 legge, avuto riguardo allo spessore della competenza regionale, nella
 materia   dell'edilizia   residenziale,   ed  al  quadro  legislativo
 regionale nella stessa materia.
    Il problema fu risolto con il riconoscimento de plano, fatto dallo
 Stato, che, per la gestione di tali assegnazioni, dovevasi  applicare
 la disciplina regionale.
    Precisamente,  tale  riconoscimento  fu  espresso dal Ministro dei
 lavori pubblici, presidente del  c.e.r.,  con  delibera  di  data  19
 novembre 1982, che qui di seguito si trascrive:
    "Vista  la  legge 6 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed
 integrazioni;
    Vista   la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  che
 attribuisce competenza legislativa  ed  amministrativa  alla  regione
 autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia - tra l'altro - di edilizia
 popolare, di lavori pubblici e di urbanistica;
    Visto  l'art.  21  del  del  d.P.R.  25  novembre  1975,  n.  902,
 concernente  'norme  di  attuazione  della  legge  costituzionale  31
 gennaio   1963,   n.  1'  che  trasferisce  alla  regione  'tutte  le
 attribuzioni degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  in
 materia  -  tra  l'altro  -  di edilizia popolare, lavori pubblici ed
 urbanistica', ivi compresi gli interventi  di  edilizia  residenziale
 pubblica finanziati con fondi statali;
    Considerato  che i finanziamenti pevisti dalla legge n. 457/1978 e
 successive  modifiche  ed  integrazioni   debbono   comunque   essere
 destinati  all'edilizia  abitativa  sulla  base  delle leggi adottate
 dalla regione nell'esercizio della competenza alla stessa attribuita;
    Ritenuto  che  la  delegazione  della Corte dei conti istituita ai
 sensi dell'art. 58 della legge costituzionale n. 1/1963  ha  eccepito
 la  necessita'  di  disporre  una  specifica  modifica dei sistemi di
 erogazione dei flussi finanziari per consentirne un'anticipata  messa
 a  disposizione  della regione ai fini di una tempestiva iscrizione a
 bilancio;
    Ravvisata  pertanto  la  necessita' di disporre nel caso specifico
 della regione Friuli-Venezia Giulia delle variazioni  alla  normativa
 in atto sui flussi finanziari per consentire la concreta operativita'
 del  piano  decennale  nella  regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in
 condizioni  di  omogeneita'  con il quadro legislativo adottato dalla
 regione   nell'esercizio    della    competenza    costituzionalmente
 riconosciuta alla medesima;
                                DELIBERA
    Art.  1. - Al fine di consentire la programmazione regionale entro
 il termine previsto dall'art. 9, punto 5 della legge n. 457/1978,  il
 decreto   di   messa   a   disposizione   dei   fondi   viene  emesso
 contestualmente alla comunicazione prevista dal punto 4) dello stesso
 articolo;
    Art.  2.  - Sui fondi assegnati alla regione permane il vincolo di
 destinazione per le finalita' previste dalla legge n. 457/1978.
    Roma, addi' 19 novembre 1982".
    In prosieguo, allo scopo di evidenziare la disciplina specifica da
 applicare, la regione emano' la legge regionale 7 marzo 1983, n.  22,
 con la quale, al primo comma dell'art. 1, fu testualmente disposto:
    "Ai  programmi  di  edilizia convenzionata ed agevolata finanziati
 con  la  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e  successive  modifiche,
 integrazioni   e   rifinanziamenti,   fermi  restando  gli  indirizzi
 programmatici generali fissati dal C.E.R. e dal C.I.P.E., si  applica
 la  disciplina  prevista  dalla legge regionale 1› settembre 1982, n.
 75, ed  in  particolare  quella  concernente  la  determinazione,  la
 concessione,   l'impegno   e  l'erogazione  dei  contributi  e  delle
 anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa".
    L'assetto  normativo ed operativo, come sopra raggiunto, e' stato,
 ora, sconvolto da un  provvedimento  del  segretariato  generale  del
 C.E.R.,  enunciato  nella  lettera 13 novembre 1989, n. 4693, da esso
 diretta alla regione Friuli-Venezia Giulia, dove si  dispone  che  la
 concessione  dei contributi statali "dovra' avvenire secondo le norme
 previste  dalla  legge  5  agosto  1978,   n.   457,   e   successive
 modificazioni ed integrazioni".
    Codesto provvedimento e' in stridente contrasto:
      con  la  surriportata  delibera  19  novembre  1982 dello stesso
 segretariato del C.E.R., dove - legittimamente - si dispone  l'esatto
 contrario,  che,  cioe'  "i  finanziamenti  previsti  dalla  legge n.
 457/1978 e successive  modifiche  ed  integrazioni  debbono  comunque
 essere  destinati  all'edilizia  abitativa  sulla  base  delle  leggi
 adottate dalla regione nell'esercizio della  competenza  alla  stessa
 attribuita";
      con  la  surriportata  legge  regionale 7 marzo 1983, n. 22 (non
 impugnata  dal  Governo),  che,  evidenzia,  come  si  e'  visto,  la
 disciplina  regionale da applicare (quella prevista dalla citata l.r.
 n. 75/1982), in luogo della disciplina statale, dettata  dalla  legge
 n. 457/1978.
    Viene,  cosi',  riaperto un problema, che sembrava definitivamente
 risolto con piena adesione dello Stato nell'interesse della comunita'
 regionale.  E le conseguenze sarebbero piuttosto gravi, sia sul piano
 dei rapporti contabili  fra  Stato  e  regione,  sia  sul  piano  dei
 rapporti   individuali   fra  regione  e  singoli  beneficiari  delle
 provvidenze elargite. Se fosse esatto  quello  che  dal  segretariato
 generale  del  C.E.R.  si  sostiene,  interventi gia' eseguiti per un
 ammontare complessivo di circa 40 miliardi di lire dovrebbero  essere
 rimessi  in  discussione  ed  interventi  ancora  da  avviare, per un
 ammontare di ulteriori 15 miliardi circa, dovrebbero essere impostati
 con criteri diversi da quelli finora osservati.
    In  realta',  nulla  e'  da  rimettere  in discussione, poiche' il
 ripensamento del C.E.R. e' privo di fondamento  ed  il  provvedimento
 enunciato  nella  sua  lettera  e'  manifestamente  incostituzionale,
 siccome  lesivo  della  sfera  di  competenza  che  alla  regione  e'
 riconosciuta dall'art. 5, n. 18, e dall'art. 4, n. 9 e n. 12, del suo
 statuto, nella materia composita dell'edilizia residenziale  e  nelle
 materie  componenti,  in  cui  essa si articola (urbanistica e lavori
 pubblici).
    L'applicabilita'  della  normativa  statale, che si vorrebbe fosse
 applicata, potrebbe, in astratto, essere ammessa solo  in  forza  del
 principio  generale,  espresso  nell'art.  64  dello statuto speciale
 ("Nelle materie attribuite alla  competenza  della  regione,  fino  a
 quando   non  sia  diversamente  disposto  con  legge  regionale,  si
 applicano le leggi dello Stato"). Ma,  in  concreto,  cio'  non  puo'
 accadere, avendo la regione, per l'appunto "diversamente disposto con
 legge regionale" (l.r. nn. 75/1982, 22/1983, ecc).
    Per  le  considerazioni suesposte che si fa riserva di integrare e
 di completare nel corso del giudizio.