P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa di Esposito Giuseppe, dell'art. 247 disp. trans. del c.p.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita l'ammissibilia' del giudizio abbreviato ai procedimenti in cui non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Esposito Giuseppe; Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Mondovi', addi' 23 novembre 1989 Il presidente: MAGRI' 90C0106