P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  sollevata  dalla  difesa  di  Esposito
 Giuseppe,  dell'art.  247  disp.  trans.  del  c.p.p. con riferimento
 all'art.  3  della   Costituzione   nella   parte   in   cui   limita
 l'ammissibilia'  del  giudizio  abbreviato ai procedimenti in cui non
 siano state compiute le formalita' di apertura  del  dibattimento  di
 primo grado;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Esposito Giuseppe;
    Ordina  la  trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla
 Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Mondovi', addi' 23 novembre 1989
                         Il presidente: MAGRI'

 90C0106