P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' di cui in premessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: RENZULLI 90C0108