P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 illegittimita' di cui in premessa;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
                        Il presidente: RENZULLI

 90C0108