PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0135