PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara    manifestamente   inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale
 militare  di  pace,  con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo
 comma  della   Costituzione,   sollevata   dal   Tribunale   militare
 territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989;
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt.
 3  e  27,  primo  e  terzo  comma  della  Costituzione, sollevata dal
 Tribunale militare di Padova  con  tutte  le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0135