Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. con riferimento agli artt.  3
 e  102  della  Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede per il
 giudice la possibilita' di sindacare il  mancato  consenso  del  p.m.
 alla  richiesta  di  giudizio  abbreviato, formulata dall'imputato al
 fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442  del
 c.p.p.;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso a carico di Lauricella Giovanni;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Asti, addi' 27 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0143