IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento civile n. 11586/1975 r.g. promosso da Iovene Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo, avente per oggetto: divisione ereditaria; Osservato che la causa viene al collegio anche per la convalida del sequestro giudiziario concesso dal g.i. con ordinanza fuori udienza del 7 dicembre 1988; che la comunicazione di tale ordinanza risulta notificata all'avv. G. Catanzaro (procuratore della parte istante) il 16 gennaio 1989; che il provvedimento ha avuto esecuzione entro il trentesimo giorno dalla comunicazione ma oltre tale termine rispetto alla sua pronuncia; Considerato che, anche secondo l'interpretazione del S.C. (12 marzo 1971, n. 710, di cui non constano precedenti contrari), il termine di efficacia del provvedimento cautelare, stabilito dall'art. 675 del codice di procedura civile decorrere - ai sensi di tale norma - dalla pronuncia senza che vi sia alcuna possibilita' di distinguere a seconda che la parte ne abbia avuto o meno conoscenza (legale); Considerato che la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimita' dell'art. 305 del codice di procedura civile "nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301 del codice di procedura civile" (sentenza 12 novembre 1967, n. 139), cosi' coglieva il conflitto della norma con l'art. 24 della Costituzione: "non si tratta di valutare l'opportunita' di fissare un termine per il compimento di un atto o della discrezionalita' usata per fissarne i limiti, ma di giudicare della legittimita' del criterio adottato per la decorrenza del termine ove questo cominci a decorrere dalla data di un evento di cui il soggetto non e' messo in condizione di conoscere l'avverrarsi..."; Ritenuto che il principio che il principio della indefettibilita' della "conoscenza" ai fini della decorrenza dei termini processuali, talvolta espressamente codificato anche in sede civile (si veda l'art. 327, secondo comma, del codice di procedura civile), rappresenta un referente costante del diritto di difesa nell'intero panorama della giurisprudenza costituzionale ed ha, in effetti, ispirato le piu' rilevanti decisioni nella materia in esame (tipiche quelle riguardanti le disposizioni della legge fallimentare le quali, come l'art. 675 del codice di procedura civile, prevedevano il decorrere dei termini prescindendo dalla conoscenza ovvero dalla congruita' della sua presunzione: volga per tutte l'esempio dell'art. 18, travolto dalla nota sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980, n. 151); Ritenuto che, per tali motivi, non appare manifestamente infondata la questione che il tribunale pone di ufficio ma che forma anche oggetto di eccezione da parte dell'attrice) della costituzionalita' del citato art. 675 del codice di procedura civile, in rapporto all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui consente che il termine di efficacia della misura cautelare decorra dalla data della pronuncia (anziche' da quella della comunicazione) anche quando tale pronuncia, per essere avvenuta fuori udienza, deve essere comunicata alle parti affinche' ne abbiano legale conoscenza; Ritenuto che la questione incide sul giudizio di convalida e che esso non e separabile dal merito (cfr. art. 682 del codice di procedura civile), cosicche' la sospensione non puo' che riguardare l'intero processo.