P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende l'intero giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Napoli, addi' 25 ottobre 1989
                      Il presidente f.f.: D'ERRICO

 90C0146