P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 257, primo, secondo e terzo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' degli artt. 438 e 442 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 27 e 101 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso relativamente al solo Ben Mohamed Kame e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0147