P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 257,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  del
 d.lgs.  28  luglio  1989,  n.  271, nonche' degli artt. 438 e 442 del
 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 27 e 101 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in corso relativamente al solo Ben Mohamed
 Kame e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0147