IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Quattrocchi Luigi Giorgio sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa delle norme di cui agli artt. 247 del decreto-legge n. 271/1989 e 438 del codice di procedura penale, con riferimento al potere vincolante del pubblico ministero, non consentendo il giudizio abbreviato, di impedire il riconoscimento a favore dell'imputato, della diminuzione di un terzo della pena da infliggersi, stabilita dall'art. 442, n. 2, del codice di proceduta penale; Ritenuto che l'art. 101.2 della Carta costituzionale stabilisce che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" si' che la determinazione della pena non puo' essere condizionata dalla espressione di volonta' di alcuno, all'infuori del Parlamento, tantomeno di una parte, tale e' il pubblico ministero processuale; Ritenuto che in tutto il diritto penale sostanziale e processuale, il caso in esame e' l'unico in cui una circostanza del reato sia rimessa all'arbitrio delle parti (invero la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del codice di procedura penale, in assenza del consenso del pubblico ministero, produce un diverso iter processuale, ma non influenza la determinazione della pena stessa, che il giudice puo' recuperare in sede di decisione la richiesta dell'imputato ex art. 448.1 del codice di procedura penale); Ritenendo che non appare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 247 disp. trans. e 438 del codice di procedura penale nella parte che pone come necessario il consenso del pubblico ministero per rendere operante la diminuzione della pena di un terzo, stabilita dall'art. 442.2 del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 101.2, nonche' dall'art. 24.2, della suprema legge costituzionale (posto che la richiesta dell'imputato, in caso di dissenso del pubblico ministero e' sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice); Ritenuto che l'eccezione e' rilevante, incidendo sulla pena da infliggersi all'imputato (se riconosciuto colpevole), non avendo il pubblico ministero dato il suo consenso;