PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498  del
 codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e
 4 della  legge  23  gennaio  1989,  n.  22  (Nuova  disciplina  della
 contumacia),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della
 Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0195