P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimita' dell'art. 42 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 52 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, e degli artt. 228, secondo comma, e 198 del c.p.m.p., in relazione agli stessi artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, nonche' all'art. 27, primo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle Parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 14 novembre 1989 Il presidente estensore: ROSIN 90C0206