P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di
 legittimita' dell'art. 42 del c.p.m.p., in  riferimento  all'art.  52
 del  c.p.,  in  relazione  agli  artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della
 Costituzione, e degli artt. 228, secondo comma, e 198  del  c.p.m.p.,
 in  relazione  agli  stessi  artt.  2,  3 e 52, ultimo comma, nonche'
 all'art. 27, primo comma, della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia notificata alle Parti ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei  due  rami
 del Parlamento.
      Padova, addi' 14 novembre 1989
                     Il presidente estensore: ROSIN

 90C0206