PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trani con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0215