PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8  marzo  1968,  n.
 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
 locali) e 4 della legge  29  maggio  1982,  n.  297  (Disciplina  del
 trattamento  di  fine rapporto e norme per la materia pensionistica),
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata  dal  Pretore
 di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0215